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Statuto

STATUTO della “Scuola Materna di Cunardo”

 

Art.1)  Premesse e Denominazione

La scuola materna trae origine dalla pubblica beneficenza ed è stata costituita con la denominazione “Asilo Infantile di Cunardo” nel 1880 per opera di un comitato promotore
composto dai signori Angelo Mandelli, Giuseppe Pirinoli, Maurizio Andreani, Maurizio D’Agostini, Giuseppe Giacca e dal sacerdote Don Giovan Battista Tagliaferro.
È stata poi eretta in Ente Morale con R.D. del 14 maggio 1882, assumendo quindi la qualifica di Istituto pubblico di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.), ai sensi della Legge
del 17 luglio 1890 n. 6972 e ss.mm.ii..
L’Istituto, giusto deliberazione di trasformazione ai sensi della Legge del 13 febbraio 2003 n. 1, ha assunto la qualifica di associazione riconosciuta, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 14 e ss. del c.c., mutando la denominazione in “SCUOLA MATERNA DI CUNARDO”.
L’associazione, giusta delibera dell’assemblea degli associati assunta in data 23 marzo 2022, ha assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
117/2017 (di seguito anche il “Codice del Terzo Settore”).
Pertanto, dalla data di iscrizione dell’Associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore (di seguito anche il “R.U.N.T.S.”), l’Associazione medesima assumerà la
seguente denominazione:
“SCUOLA MATERNA DI CUNARDO Ente del Terzo Settore”
ovvero “SCUOLA MATERNA DI CUNARDO ETS”
(di seguito anche l’“Associazione”).

Art.2) Sede

L’Associazione ha sede nel Comune di Cunardo.
Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni del
presente statuto.

Art.3) Scopi e attività istituzionali

L’Associazione è una scuola privata di ispirazione cattolica; nella scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, essa ha come scopi:
– l’accoglienza e la custodia dei bambini di ambo i sessi e di età prescolare, ai sensi di legge, residenti nel Comune di Cunardo e – compatibilmente con le proprie capacità
ricettive – nei Comuni limitrofi nell’ambito territoriale della Regione Lombardia. Nel caso di carenza di posti. Al Consiglio di Amministrazione è delegato il potere di redigere e
modificare un regolamento interno per disciplinare i requisiti e le modalità di ammissione e frequenza alla scuola; e – di provvedere, nei limiti consentiti dalla loro tenera età e con il supporto del personale insegnante munito di apposito titolo di studio ai sensi di legge, alla relativa educazione fisica, morale, culturale e religiosa.
Per il raggiungimento di detti scopi, l’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:
– l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;
L’Associazione può esercitare anche attività diverse da quella di cui sopra, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale.
L’Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza
corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico
o attraverso la cessione di beni o l’erogazione di servizi di modico valore.

Art.4) Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art.5) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento degli scopi
istituzionali e all’esercizio dell’attività che ne è l’esplicazione.
Gli associati si distinguono in:
– ordinari;
– sostenitori; e
– onorari.
L’attribuzione delle suddette qualifiche nonché la determinazione delle quote associative sono demandate al Consiglio Direttivo ovvero all’assemblea dei soci, su proposta del
Consiglio medesimo.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza
di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni
associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente
dall’Organo Amministrativo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo)
facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.

Art.6) Volontari

L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art.7) Ammissione degli associati

Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al
presente Statuto.
Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli
associati.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima
adunanza successiva.

Art.8) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con
congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in
ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun
associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.

Art.9) Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo.

Art.10) Assemblea degli Associati

Funzioni
L’assemblea degli associati:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– approva i regolamenti;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione
dell’Associazione;
– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono
domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
Convocazione
L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati
aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle
materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato
mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione
dell’associato.
Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un
massimo di 5 (cinque) voti.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato
può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.
Il voto si esercita in modo palese.
Svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo,
dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea,
ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno
esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di
consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
L’assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli
associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l’identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all’ordine del giorno.
Maggioranze
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art.11) Consiglio Direttivo

Funzioni
È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.
È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– convocare l’Assemblea degli associati;
– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o
rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito,
con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI
(Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
Composizione
Il Consiglio Direttivo si compone di 7 (sette) membri, e precisamente:
* 5 (cinque) membri nominati dall’assemblea degli associati tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati;
* 1 (un) membro in persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia di Cunardo (membro di diritto);
* 1 (un) membro nominato dal Sindaco di Comune di Cunardo, a condizione che sia in essere una convenzione contributiva in favore dell’Associazione. Nel caso venisse a
cessare la convenzione con il Comune di Cunardo, l’assemblea degli associati provvederà a eleggere un nuovo componente (membro di diritto).
Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del
quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2382 c.c. e 26, comma tre, C.T.S., devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri
dell’associazione.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
Funzionamento
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle
materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un
preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i
componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
L’assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli
associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l’identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all’ordine del giorno. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci,
e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
Doveri dell’ufficio
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni
consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza
con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il
diritto di voto.
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-
bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.
Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.

 

Art.12) Presidente dell’Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica quattro (quattro) esercizi ed è
rieleggibile.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire
espressa delega ad altro Consigliere

Art.13) Organo di Controllo

Funzioni
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in
sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
Composizione
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra
triennale.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di
componente il Consiglio Direttivo.

Art.14) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art.15) Patrimonio dell’Associazione

Composizione
Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi
patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di
bilancio.
Si compone di:
a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell’associazione strumentale al conseguimento ed al
mantenimento della personalità giuridica.
Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia
giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.
Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il
Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la
continuazione dell’attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;
b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.
Funzione
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 3.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati,
lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:
– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai
contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse
generale;
– l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,
esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro
punti al tasso annuo di riferimento.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati
ad uno specifico affare.

Art.16) Bilancio

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi
di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra
le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale
delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità
previste dalla Legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di
appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli
associati.

Art.17) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del
competente Ufficio del Registro del Terzo settore.
Milano, via Metastasio n. 5, ventitré marzo duemilaventidue.

Firmato Roberta Tuzzi
Firmato Stefano Rampolla