
Statuto
STATUTO della “Scuola Materna di Cunardo”
Art.1) Premesse e Denominazione
- L’attuale Scuola trae origine dalla publica beneficenza e venne costituita con la denominazione “Asilo infantile di Cunardo” nel 1880 per opera di un Comitato Promotore composto dai Sigg.: Mandelli Angelo, Pirinoli Giuseppe, Adreani Maurizio, D’Agostini Maurizio, Sac. Tagliaferro Don Giov. Battista, Giacca Giuseppe (Segretario).
Venne poi eretta in Ente Morale con R.D. del 14 maggio 1882 , assumendo quindi la qualifica di I.P.A.B., regolata dalle norme della legge 17 luglio 1890 n° 6972 e successive modifiche e integrazioni.
Attualmente è un Associazione denominata “SCUOLA MATERNA DI CUNARDO”, regolata dagli Art.14 e seguenti del Codice Civile, con durata illimitata, con Sede legale in Cunardo (VA), via Leonardo da Vinci,2.
Il presente Statuto viene approvato unitamente alla trasformazione dell’Ente da I.P.A.B. in Persona Giuridica di diritto privato; trasformazione deliberata in seguito a quanto disposto dalla Legge Regionale 13 febbraio 2003, n°1.
Art.2) Scopi istituzionali
- L’Associazione è una Scuola privata di ispirazione cattolica e non ha fine di lucro.
Essa ha per scopo:- di accogliere e custodire i bambini di ambo i sessi del Comune di Cunardo e, compatibilmente con le proprie capacità ricettive, dei Comuni limitrofi nell’ambito territoriale della regione Lombardia, di età prescolare, secondo quanto stabilito dalle Leggi in materia scolastica,
- di provedere alla loro educazione fisica, morale, culturale e religiosa nei limiti consentiti dalla loro tenera età, compiti questi che saranno svolti da personale insegnante munito di apposito titolo di studio, come prescritto da leggi e/o disposizioni vigenti in materia.
- Nel caso di carenza di posti , dopo i bambini residenti a Cunardo di famiglie meno abbienti, saranno ammessi anche bambini paganti la retta stabilita dal consiglio di amministrazione
- Apposito regolamento interno, dopo l’approvazione del consiglio di Amministrazione, stabilirà le norme su modalità e requisiti di ammissione e frequenza
- Nella Scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini
Art.3) Patrimonio
- Il Patrimonio dell’Associazione è attualmente composto da:
a) beni immobili costituiti da un fabbricato su tre piani , locale caldaia e rispostiglio esterni, nonchè da area pertinenziale adibita a cortile (area giochi) e parcheggi; il tutto come evidenziato nella perizia asseverata in data 6 agosto 2003 presso la Cancelleria del Tribunale di Varese;
b) beni mobili come risultanti da inventario redatto in data 31 agosto 2003-Perizia ed inventario sono stati approvati con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n°3 in data 3 settembre 2003.
Alla formazione del patrimonio immobiliare iniziale, come si evince da Statuto approvato con R.D. 1 novembre 1940, contribuirono generosi benefattori, tra i quali si distinsero i Signori Adreani Maurizio, Magadini Caterina, Torri Clemente, De Silvestri Giov. Battista, D’Agostini Carlo e Clemente, Pirinoli Gius.Antonio, Adreani Cav. Vittore, F.lli Santamaria, Sac. Tagliaferro Don Giov. Battista, Adreani Montechiari Cesari Maria, Cav.Ernesto Vaccarossi, Rag.Cav.Rosolino Vaccarossi, Tina Rabbi Vaccarossi. Dott. Comm. Peo Vaccarossi, Bozzoli Servilio fu Edoardo, Grandi Virginia, Sac.Cav.Don Ant. Santamaria. - Il Patrimonio esistente potrà essere incrementato con:
– acquisti, lasciti e donazioni dei beni mobili ed immobili pervenuti all’Ente a titolo di incremento del patrimonio:
– sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
– contributi a destinazione vincolata. - è comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazioone ed al mantenimento del patrimonio
Art.4) Mezzi finanziari
L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a) quote associative;
b) rendite patrimoniali;
c)contributi e/o obalzioni di Enti, persone fisiche e/o guiridiche, sia pubbliche che private;
d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
e) rette ed entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.
Art.5) Esercizio finanziario
- L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- Il Bilancio dovrà essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all’Assemblea dei Soci per l’approvazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art.6) Organi
- Sono organi dell’Istituzione:
– Il presidente
– il Consiglio di Amministrazione
– l’Assemblea dei Soci
– il Revisore dei Conti
Art.7) Presidente
Presidente e Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra i propri componenti, restano in carica per tutta la durata del Consiglio e sono rieleggibili.
Tutte le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere piu’ anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al piu’ anziano di età.
Art.8) Compiti del Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le fuzioni che gli vengono atribuite dalle Leggi e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione e/o dall’Assemblea dei Soci.
Spettano, in particolare, al Presidente:
a) la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio:
b) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
c) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci;
d) curare l’esecuzione delle delibere assunte da tali Organi;
e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente;
f) esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Istituto;
g) assumere nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.
Art.9) Consiglio di Amministrazione
- L’Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, compreso i Presidente.
Di esso fanno parte:
– il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Cunardo (membro di diritto);
– un componente nominato dal Sindaco del Comune di Cunardo, a condizione che sia in essere una convenzione contributiva in favore della Scuola Materna (membro di diritto).
Nel caso venisse a cessare la convenzione con il Comune, il componente nominato dal Sindaco verrà sostituito da altro nominato dalla maggioranza dei Membri restanti;
– un componente nominato dall’Assemblea dei genitori dei bambini frequentanti la Scuola Materna;
– quattro componenti nominati dall’Assemblea dei Soci di cui almeno 3 nel proprio seno ed eventualemente uno proveniente dall’esterno ma residente nel Comune di Cunardo. - I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo e possono essere riconfermati in carica piu’ di una volta e senza interruzione, ad eccezione del rappresentante dei genitori che, alla fine della permanenza nella scuola del proprio figlio puo’ essere eventualmente riconfermato fino alla scadenza dei quattro anni;
- Non possono far parte del Consiglio e, se nominati decadono dall’Ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, gli interdetti anche temporaneamente dai pubblici uffici e in genere tutti coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.
Nella prima adunanza il Consiglio verifica l’assenza di cause di ineleggibilità dei propri componenti. - Il Consiglio sceglie e nomina un Segretario, il quale:
a) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci delle quali redige i verbali che verranno da lui sottoscritti unitamente al Presidente e/o ai Consiglieri;
b) ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell’attuazione degli atti contabili di ragioneria e di economato e nell’organizzazione del lavoro di segreteria;
c) cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell’amministrazione.
Tali funzioni potranno essere in ogni momento modificate dal Consiglio di Amministrazione.
Egli risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive di massima. - Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
Art.10) Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo stesso secondo quanto previsto dall’articolo precedente e possono essere riconfermati; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione mediante convocazione dell’Assemblea dei Soci e conseguente elezione del nuovo organo di Amministrazione.
Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere a chi di competenza la designazione dei propri rappresentanti al fine di poter procedere al rinnovo del Consiglio.
Il consiglio scaduto rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima adunanza, è presieduto dal Consigliere piu’ anziano di età.
Art.11) Decadenza e cessazione dei Consiglieri
In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall’incarico per altre cause.
I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.
Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.
Art.12) Adunanze del Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l’anno per la predisposizione del bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata da almeno tre Consiglieri.
- Le adunanze sono indette per invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute.
- In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione puo’ decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
Art.13) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l’ intervento della metà piu’ uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Le votazioni avvengono per alzata di mano o con voto segreto a discrezione del Presidente.
Il segretario dell’Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
Le deliberazioni ed il verbale dell’adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti, quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell’adunanza. Ogni consigliere ha diritto di far inserire a verbale riserve espresse e giustificazioni del proprio voto.
Art.14) Compiti e attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Il consiglio di Amministrazione è l’Organo dell’Ente. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In particolare:
a) approva i regolamenti del personale, quelli inerenti la vita comunitaria e quelli relativi al funzionamento della scuola;
b) assume, sospende, licenzia il personale in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria;
c) delibera le convenzioni con Enti pubblici o privati;
d) delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
e) delibera sull’acquisto e l’alienazione di titoli ed immobili, sull’accettazione di donazioni, eredità e lasciti compatibilmente con quanto previsto e sotto l’osservanza degli obblighi imposti dall’Art.17 del C.C.;
f) delibera gli importi delle rette di frequenza nonchè degli eventuali importi accessori;
g) delibera un controllo preventivo sul bilancio da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione;
h) adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti nonché dall’Assemblea dei Soci.
Art.15) Soci
Sono Soci dell’Ente tutti coloro che ne condividono le finalità e versano le quote associative annuali entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
I Soci si distinguono in ordinari, sostenitori ed onorari.
L’attribuzione delle suddette qualifiche nonchè la determinazione delle quote sono demandate al Consiglio di Amministrazione ovvero all’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Decadono dalla qualifica di Soci coloro che commettono atti di violazione di leggi vigenti o del presente Statuto.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione dei fatti sopra indicati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate.
Per il recesso e l’esclusione degli associati si applicano le disposizioni dell’Art.24 del Codice Civile.
Le pronunce di decadenza e di esclusione dei soci possono essere impugnate dinnanzi all’Assemblea dei Soci, che decide in via definitiva ed inappellabile.
Ogni Socio puo’ recedere dall’associazione a condizione di non aver assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato.
Art.16) Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, si riunisce e delibera secondo le modalità previste dall’Art.21 del Codice Civile.
L’Assemblea è convocata obbligatoriamente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio; è altresì convocata ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente dell’Associazione, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri o di almeno un decimo dei Soci.
Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, la data, l’ora, il luogo, da recapitarsi agli interessati, anche a mezzo fax, almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima di quelle urgenti.
Il diritto di voto spetta ad ogni Socio che abbia assunto tale qualifica almeno 30 giorni prima dell’Assemblea.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.
I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio, mediante delega scritta. Ogni Socio non puo’ avere piu’ di una delega. I Soci non in regola con i pagamenti non possono delegare nè essere delegati al voto.
Art.17) Deliberazioni dell’Assemblea
Per la validità delle deliberazioni, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio, si applicano le disposizioni dell’Art.21 del Codice Civile.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Di ogni adunanza verrà redatto il relativo verbale dal Segretario. Esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente nonché dal Segretario stesso.
Art.18) Compiti dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci delibera sulle materie riservate dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare:
a) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;
b) approva il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
c) delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’Associazione, l’estinzione del’Ente, l’acquisizione o l’alienazione del patrimonio immobiliare e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
Art.19) Revisore dei Conti
La gestione amministrativa e contabile è controllata da un Revisore dei Conti nominato dall’Assemblea dei Soci.
Il Revisore dei Conti non puo’ far parte del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere iscritto nell’Albo dei Revisori Contabili.
Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e puo’ effettuare verifiche di cassa, controlla il rendiconto annuale finanziario dell’Ente consegnandolo con le proprie osservazioni all’Assemblea dei Soci;
Il Revisore dei Conti dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e puo’ essere riconfermato.
Il Revisore dei Conti presta la sua opera preferibilmente a titolo gratuito.
Art.20) Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione verrà deliberato dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dall’ultimo comma dell’Art.21 del Codice Civile.
L’eventuale attività patrimoniale residua sarà devoluta alla Parrocchia di Cunardo o, nell’eventualità che essa non accetti, al Comune di Cunardo, per il perseguimento di finalità benefiche e/o di educazione.
Art.21) Norme generali
Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall’Ordinamento vigente.
Cunardo, 3 settembre 2003